Pignoramenti su somme erogate dall’INPS: arrivano i chiarimenti

Fornite spiegazioni sul quadro normativo in vigore in materia per quel che riguarda le prestazioni previdenziali e le indennità a sostegno del reddito dei lavoratori (INPS, circolare 30 settembre 2025, n. 130).

L’INPS ha chiarito il quadro normativo vigente in materia di pignoramenti su prestazioni previdenziali e indennità a sostegno del reddito dei lavoratori. In sostanza, l’Istituto fornisce un’interpretazione delle norme che regolano i pignoramenti su somme erogate dall’INPS, con particolare attenzione alle prestazioni non pensionistiche, come indennità di disoccupazione, cassa integrazione e altre forme di sostegno al reddito.

I punti chiave della disciplina sono:

impignorabilità assoluta per prestazioni assistenziali vitali (maternità, malattia, sussidi funerari), salvo recupero di debiti verso l’INPS stesso, entro il limite di un quinto;
– impignorabilità parziale per prestazioni sostitutive della retribuzione (NASpI, cassa integrazione, mobilità), pignorabili fino a un quinto per crediti ordinari e nella  misura autorizzata dal giudice per crediti alimentari;
– piena pignorabilità dell’anticipazione NASpI, che perde la natura di prestazione a sostegno del reddito per assumere quella di incentivo all’autoimprenditorialità;
– limiti ridotti per pignoramenti dell’agente della riscossione: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo fino a 5.000 euro, un quinto oltre tale soglia.

La circolare in commento disciplina e stabilisce che la quota complessivamente pignorabile non può superare la metà dell’importo in caso di simultaneo concorso tra diverse cause di credito.

Particolare attenzione è dedicata al pagamento diretto degli assegni di mantenimento e agli obblighi fiscali del sostituto d’imposta sulle somme riversate ai creditori.